Art. 7.
(Albo nazionale degli imam).

      1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Albo nazionale degli imam, di seguito denominato «Albo».
      2. Chi intende esercitare la funzione di imam o funzioni analoghe chiede l'iscrizione nell'Albo presentando domanda al Ministro dell'interno per il tramite della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di residenza. L'iscrizione è obbligatoria ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

          a) residenza e domicilio in Italia;

          b) conoscenza della lingua italiana;

          c) maggiore età;

          d) inesistenza di sentenze di condanna definitiva, pronunziate o riconosciute in Italia, per delitti non colposi punibili con la reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, o di sottoposizione a procedimento penale per i medesimi reati;

 

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          e) sufficiente livello di istruzione, preparazione, competenza ed esperienza coerenti con il profilo da ricoprire, secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione per l'Albo degli imam di cui all'articolo 9 della presente legge;

          f) conoscenza e condivisione dei princìpi ispiratori del processo di integrazione delle comunità di immigrati di fede musulmana nella comunità nazionale italiana;

          g) conoscenza e condivisione dei diritti e dei doveri contenuti nella «Carta dei valori e della cittadinanza» elaborata dalla Consulta per l'Islam italiano di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2005;

          h) attestato di idoneità rilasciato dalla Commissione per l'Albo degli imam, di cui all'articolo 9 della presente legge.

      3. Ai fini dell'iscrizione nell'Albo, il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, verifica, in particolare, l'estraneità del richiedente ad ogni collegamento con organizzazioni terroristiche o legate o contigue al terrorismo.
      4. In qualsiasi momento il prefetto, mediante gli organi di pubblica sicurezza, può verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente legge da parte di un soggetto iscritto nell'Albo. In caso di mancanza dei requisiti, il prefetto ne informa il Ministro dell'interno e chiede la revoca dell'iscrizione nell'Albo.